Nel processo civile
L'articolo 2712 del codice civile stabilisce che le riproduzioni fotografiche, informatiche e in genere ogni rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti rappresentati se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità. Lo screenshot di una chat ricade esattamente in questa categoria.
La Cassazione è tornata più volte sul punto, da ultimo con l'ordinanza della Sezione II n. 1254 del 18 gennaio 2025, ribadendo che il disconoscimento non riguarda la provenienza del documento ma la corrispondenza fra la riproduzione e l'originale. È una distinzione sottile con una conseguenza pesante: non si contesta che quel messaggio sia stato scritto, si contesta che l'immagine prodotta rappresenti fedelmente quello che c'era sul telefono.