Procedura Ruoli tecnici

Che differenza c'è tra CTU e CTP nella perizia informatica

Sembra una distinzione formale. Nella pratica determina chi ha nominato quel tecnico, nell'interesse di chi lavora, e cosa può fare quando le operazioni prendono una direzione sbagliata.

Risposta breve

Il CTU, consulente tecnico d'ufficio, è nominato dal giudice. È un ausiliario del giudice, deve essere terzo e imparziale e risponde ai quesiti che il giudice gli sottopone. Non lavora per nessuna delle parti.

Il CTP, consulente tecnico di parte, è nominato da una parte ai sensi dell'articolo 201 del codice di procedura civile. Assiste alle operazioni del CTU, formula osservazioni tecniche e tutela la posizione di chi lo ha incaricato — restando comunque vincolato alla correttezza del metodo.

Nel processo penale i nomi cambiano: la figura corrispondente al CTU si chiama perito ed è nominata dal giudice, mentre le parti possono nominare propri consulenti tecnici (artt. 225 e 233 c.p.p.). Da qui deriva anche un'imprecisione diffusa: nel civile l'atto si chiama tecnicamente consulenza tecnica, non perizia.

Chi nomina chi

Nel processo civile

Il giudice, quando la controversia richiede competenze tecniche, nomina un consulente tecnico d'ufficio scelto in genere dall'albo del tribunale. Le parti possono a loro volta nominare un proprio consulente tecnico, che partecipa alle operazioni e presenta osservazioni.

Esiste anche l'accertamento tecnico preventivo, che consente di far accertare uno stato di fatto prima o al di fuori del giudizio di merito: uno strumento rilevante quando le tracce digitali rischiano di deteriorarsi con il passare del tempo.

Nel processo penale

Il giudice nomina un perito quando serve svolgere accertamenti che richiedono competenze specifiche. Le parti, compreso il pubblico ministero, possono nominare consulenti tecnici propri.

Un consulente tecnico può essere nominato dalla parte anche quando nessuna perizia è stata disposta, per esaminare il materiale e fornire elementi tecnici alla difesa.

Perché in informatica forense il momento conta più del ruolo

Alcune operazioni non si possono ripetere

In molte discipline tecniche un accertamento mal condotto si può rifare: si torna sull'oggetto e si ripete la misurazione. Con le prove digitali questo spesso non è possibile, ed è la ragione per cui la presenza di un consulente di parte fin dall'inizio ha un peso diverso rispetto ad altri ambiti.

Un dispositivo acceso in modo non corretto, un telefono lasciato connesso alla rete durante l'acquisizione, una copia eseguita senza il calcolo dell'impronta crittografica: sono situazioni che modificano irreversibilmente lo stato di ciò che si voleva esaminare. Nessuna osservazione formulata mesi dopo può rimediare a un'acquisizione compromessa.

Quando l'accertamento è di quelli che consumano o modificano l'oggetto dell'esame, l'ordinamento prevede garanzie specifiche a tutela della difesa, fra cui la possibilità di nominare consulenti che assistano alle operazioni. Rinunciarvi significa accettare che quella fase si svolga senza alcun controllo esterno.

Nella pratica, il contributo più utile di un consulente di parte arriva quasi sempre prima della relazione finale: durante le operazioni, quando è ancora possibile intervenire.

Cosa fa concretamente un consulente di parte

Partecipa alle operazioni

È presente durante l'acquisizione e l'analisi, verifica che il metodo sia corretto e che quanto svolto venga verbalizzato in modo completo.

Formula osservazioni tecniche

Rileva criticità metodologiche, incompletezze o conclusioni non sostenute dai dati, e le porta all'attenzione con motivazioni tecniche.

Fa da traduttore

Spiega all'avvocato cosa significa in concreto quanto sta emergendo, così che le scelte processuali possano tenerne conto per tempo.

Da evitare

Due equivoci ricorrenti

Riguardano entrambi le aspettative su cosa possa fare un consulente di parte, ed è meglio chiarirli prima.

  • Il consulente di parte non è un tecnico che dice quello che serve. Assiste una parte, ma resta vincolato alla correttezza del metodo: una relazione che forza i dati è anche la più facile da smontare in contraddittorio.
  • Nominarlo a operazioni concluse serve a poco. Il contributo maggiore si dà durante l'accertamento, quando è ancora possibile intervenire: dopo, restano solo le osservazioni.

Devi affrontare un accertamento tecnico?

Se è stata disposta una consulenza tecnica o una perizia che riguarda dispositivi o dati digitali, la valutazione utile va fatta prima dell'inizio delle operazioni. Possiamo vedere insieme cosa comporta nel caso concreto e se la nomina di un consulente di parte ha senso.

Domande correlate

Il CTP deve essere iscritto a un albo?

Per il consulente nominato dalla parte non è generalmente richiesta l'iscrizione a un albo del tribunale, a differenza di quanto vale per altre figure. Ciò che conta è la competenza tecnica specifica nella materia oggetto dell'accertamento.

Posso nominare un consulente anche senza una causa in corso?

Sì. Un accertamento tecnico svolto prima dell'avvio di un giudizio serve a capire se ci sono elementi su cui costruire un'azione, e in ambito digitale ha anche la funzione pratica di fissare uno stato di fatto che potrebbe deteriorarsi.

Quanto pesano le osservazioni del CTP?

Non vincolano il giudice, che resta libero di valutare. Ma un'osservazione tecnica fondata e ben argomentata è difficile da ignorare, e nella pratica incide soprattutto quando evidenzia un vizio di metodo.

Chi paga il consulente di parte?

La parte che lo nomina. Il compenso del consulente d'ufficio segue invece regole diverse ed è liquidato dal giudice, con le spese poste a carico secondo quanto stabilito nel procedimento.

Quanto costa una consulenza tecnica informatica?

Dipende dal tipo di attività: la copia forense parte da 400 euro, l'analisi di un dispositivo da 1.200. Le fasce per ciascun servizio sono nella pagina dei prezzi, e ne parlo anche in quanto costa una perizia informatica.

Serve anche se ho già un avvocato?

Sono ruoli complementari, non alternativi. L'avvocato imposta la strategia processuale; il consulente tecnico lavora sui dati e traduce in termini comprensibili ciò che dimostrano e ciò che non dimostrano.

Parliamone

Sono Cristian Federiconi, ingegnere informatico e Consulente Tecnico di Parte in informatica forense ad Ancona. Assisto avvocati e clienti durante le operazioni peritali e redigo relazioni tecniche destinate all'uso processuale.

Questa pagina ha finalità divulgative e descrive in termini generali ruoli e figure previsti dall'ordinamento. I riferimenti normativi sono indicati a scopo informativo e la disciplina applicabile dipende dal tipo di procedimento e dalle circostanze concrete. Il contenuto non costituisce consulenza legale e non sostituisce il parere di un avvocato.